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Normativa per bonifiche belliche

Bonifica bellica sistematica

Con emanazione del Decreto Attuativo D.M. 82/2015 del 11 maggio 2015 e successiva traslazione causa decreto mille proroghe, è pienamente entrato in vigore il contenuto della Legge n 177/2012, come emendamento ed integrazione del T.U.S. 81/2008 in materia di ordigni residuati bellici in territorio nazionale. Una razionale procedura operativa esiste ed è suddivisa in due fasi progettuali distinte, con riferimento diretto a due Ministeri differenti competenti:

» Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ente competente in materia di Sicurezza del Lavoro (T.U.S. 81/2008) e quindi anche in materia di V.R.B. organi di controllo Ispettorati del Lavoro, che prevede le procedure:

1. Obbligo diretto di valutazione rischi in attività di scavo, a carico del RUP/RDL ai sensi art 15 T.U.S. 81/2008;

2. Obbligo diretto di valutazione rischio bellico residuo nelle attività di scavo, a carico del CSP/CSE, nominati da committente ai sensi dell’art 28 TUS (come emendato da LEGGE N 177/2012 – Art 1 – com1)

» Ministero della Difesa (Genio Militare o Marina Militare), ente che non ha alcun obbligo o potere prescrittivo in materia di V.R.B. (parere consultivo, se richiesto) ma che possiede parere vincolante in materia di bonifica bellica (occasionale o preventiva), esercitabile qualora il C.S.P. valuti che il livello di rischio non è accettabile ed il Committente manifesti l’intenzione di procedere con l’eliminazione del rischio bellico.

La procedura operativa prevista per eliminare il rischio bellico residuo definito dal Coordinatore della Sicurezza come “non accettabile” è la “Bonifica Bellica Sistematica”, da eseguirsi su rilascio di parere vincolante Ministero della Difesa, secondo le iter procedurale amministrativo integralmente definito in Disciplinare Tecnico GEN BST 001 – Edizione 2024.

La presente direttiva disciplina l’iter per il rilascio del parere vincolante ai fini dell’esecuzione delle attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici sul territorio nazionale da effettuare, a scopo precauzionale, da Soggetti Interessati, mediante ditte iscritte all’albo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. A tal fine, l’Amministrazione Difesa esercita le funzioni di vigilanza e sorveglia l'esecuzione delle attività ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’Ordinamento Militare – e del Decreto Ministeriale 28 febbraio 2017.

Essa prescrive una linea generale di condotta, indicando le priorità da rispettare, gli obiettivi da conseguire ed i fattori da considerare. Per quanto non espressamente ivi delineato ed immediatamente riferito alla specifica materia si rimanda alla legislazione vigente per tutti gli aspetti amministrativi, civili e penali ad essa collegati.

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO


La bonifica da residuati bellici nel territorio italiano è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

» Circolare Stato Maggiore Esercito n. 596/184.420 – datata 26 giugno 1998;

» D.M. 82/2015 "Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177

» Direttiva tecnica GEN BST 001 - Revisione 1 - Ottobre 2017

» Direttiva tecnica GEN BST 001 - Edizione 2020

» Direttiva tecnica GEN BST 001 - Edizione 2025

 

Iter procedurale

RICHIESTA RILASCIO PARERE VINCOLANTE

Ai fini dell’ottenimento del parere vincolante allo svolgimento della BST, i soggetti interessati dovranno presentare all’OEP territorialmente competente una specifica ISTANZA RILASCIO PARERE VINCOLANTE, con annesso il Documento Unico di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre (DUB).

Il DUB dovrà essere sottoscritto dai seguenti soggetti:

- Dirigente Tecnico BCM dell’impresa specializzata;

- Soggetto Interessato o suo delegato.

L’OEP (Organo Esecutivo Periferico), dovrà emettere e comunicare al soggetto interessato o suo delegato, entro il termine di 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo, il proprio parere vincolante.

In particolare, il sopracitato parere vincolante potrà essere positivo o negativo:

A) Parere vincolante positivo - DUB approvato o approvato con prescrizioni;

B) Parere vincolante negativo - DUB non approvato e indicazione delle carenze.

Il Parere vincolante positivo ha validità di 365 giorni dal momento del rilascio, trascorsi i quali, in assenza di comunicazioni di inizio delle prestazioni di BST, decade, con ulteriore iter amministrativo ex novo in caso di bonifica sistematica.

Nell’esecuzione del servizio BST, l’impresa dovrà attenersi scrupolosamente al DUB approvato dall’OEP. Ogni variante al DUB, in termini di aree da sottoporre a bonifica o modalità tecnico-operative, dovrà essere preventivamente approvata dall’OEP, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione.

Qualsiasi variante al DUB non sarà presa in considerazione qualora non vistata per approvazione dal soggetto interessato o suo delegato (necessario visto del soggetto interessato in caso di delega all’impresa specializzata), in quanto titolare del potere di spesa.

 

CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRSTRE

Una volta ultimate le operazioni di BST,dovrà:

a) comunicare tramite PEC all’OEP la conclusione (ultimo giorno di attività) delle prestazioni di BST utilizzando il modello in annesso VI;

b) redigere l’Attestato di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre utilizzando il modulo come da fac-simile in annesso VIII ed inviarlo (notiziandone il Soggetto Interessato o suo delegato) all’OEP. Il sistema tecnologico di trattazione delle informazioni e delle comunicazioni del precitato OEP rilascerà, in automatico, una ricevuta di avvenuta acquisizione agli atti a mente dell’art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (c.d. ricevuta di consegna). Con tale attestazione l’operatore economico specializzato dichiara:
- di aver eseguito le prestazioni in conformità al Parere Vincolante Positivo rilasciato dall’OEP, ivi comprese le eventuali variazioni/integrazioni ricevute in caso di Parere Vincolante Positivo con riserve;
- di esser consapevole delle responsabilità civili e penali per eventuali danni cagionati a persone e/o cose, per negligenza, imprudenza, imperizia
nell’esecuzione delle prestazioni e/o per colpa grave o dolo, anche se accertate successivamente alla data di emissione dell’Attestato di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre.
Il documento in argomento dovrà:
− essere firmato dal Dirigente Tecnico B.C.M. che ha diretto l’attività di BST e dal legale rappresentante dell’operatore economico specializzato;
− riportare la dichiarazione del Soggetto Interessato o suo delegato, che confermi la reale esecuzione delle prestazioni di BST da parte dell’operatore economico specializzato;
− essere firmato con firma digitale ed inviato all’OEP a mezzo posta elettronica certificata.
Il servizio di BST avrà termine con ll’Attestato di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre, ed ogni eventuale ulteriore adempimento dovrà essere ricondotto nell’ambito dei rapporti contrattuali tra Soggetto Interessato o suo delegato ed operatore economico specializzato incaricato, per i quali l’A.D. non dovrà essere né interessata né ritenuta responsabile.

L’Attestato di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre unitamente alla ricevuta di avvenuta acquisizione agli atti da parte dell’OEP è l’ unica certificazione attestante la conclusione delle attività di BST.

Qualsiasi documento attestante l’avvenuta Bonifica Bellica Sistematica delle aree, anche se rilasciato dall’impresa specializzata esecutrice delle prestazioni, se non conforme al modello in annesso VIII, debitamente compilato in tutte le sue parti da tutti gli aventi causa, è da intendersi nullo.

 

VIGILANZA E SORVEGLIANZA DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA

 La vigilanza e la sorveglianza attribuita per legge all’A.D. si esplicano rispettivamente mediante:
- il controllo sul rispetto delle leggi e altre disposizioni regolamentari in materia di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre;
- il controllo diretto esercitato sulle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici a mente dell’art. 22 comma c-bis), paragrafo 2) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 - Codice dell’Ordinamento Militare, eseguiti da GENIODIFE ovvero dagli OEP territorialmente competenti.
Il controllo documentale è svolto in qualunque fase del servizio di BST e qualora emergano elementi che lascino presumere il mancato rispetto del Parere Vincolante e/o delle procedure amministrative o la carenza dei requisiti che abilitano l’operatore economico specializzato all’esecuzione del servizio di BST, l’OEP dovrà darne immediata comunicazione a GENIODIFE, per la valutazione ed eventuale applicazione della disciplina delle sanzioni di cui al successivo paragrafo 7.
Fatti salvi i controlli previsti a cura degli altri Enti istituzionalmente preposti, in ogni fase del servizio di BST potranno essere condotti, concordati o senza preavviso, sopralluoghi ispettivi da parte di funzionari del Ministero della Difesa, mirati a verificare il rispetto da parte dell’operatore economico specializzato delle norme tecniche che disciplinano la BST nonché la corretta tenuta della documentazione di cantiere inerente il servizio di BST.


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Certificazione ISO 9001
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